Formazione Esterna nell'Apprendistato (Legge 196/97)
A. CHE COS'È L'APPRENDISTATO
L'Apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a contenuto formativo, per questo detto 'a causa mista' in quanto prevede contemporaneamente il LAVORO e la FORMAZIONE (interna ed esterna all'azienda). L'Apprendistato è inoltre uno dei canali per assolvere l'Obbligo Formativo.
L'Azienda che assume un Apprendista riceve dallo Stato alcune agevolazioni ed in cambio si impegna a:
- dare al neoassunto una formazione specifica in quel settore (formalizzata attraverso la definizione del Piano Formativo Individuale); in Azienda l'Apprendista è affidato ad un Tutor Aziendale;
- garantire la frequenza, in orario di lavoro, ai Corsi di Formazione Esterna organizzati dalle Province presso Agenzie Formative appositamente Accreditate dalla Regione Toscana.
Dal 1° di aprile 2005, con l'entrata in vigore della Delibera Regionale 427 del 2005, la normativa prevede che al momento dell'assunzione di un Apprendista venga allegato al Contratto di Lavoro il Piano Formativo Individuale, sottoscritto dall'Apprendista, dal Tutor Aziendale e dal Datore di Lavoro nel quale sono delineati i contenuti della Formazione Interna all'Azienda.
Nel Piano Formativo Individuale l'Azienda deve dettagliare e descrivere le conoscenze e le competenze che verranno trasmesse all'Apprendista durante ogni anno previsto dal contratto.
Il contenuto del Piano Formativo Individuale deve rispecchiare le conoscenze e competenze per ogni settore di Apprendistato, definite dalla Regione attraverso l'approvazione dei Piani Professionali.
I Piani Professionali sono stati recentemente sottoposti a revisione, finalizzata all'armonizzazione ed omogeneità degli stessi. Attualmente è possibile visualizzare l'elenco dei piani Professionali comparati ai precedenti al seguente indirizzo:
http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/profconf.pdf.
Su richiesta delle Aziende, i Servizi dei Centri per l'Impiego forniscono assistenza nella compilazione del Piano Formativo Individuale dell'Apprendista appena assunto.
Il Tutor Aziendale del giovane dovrà inviare ogni anno al Centro per l'Impiego una relazione sulla formazione ricevuta dall'Apprendista nei 12 mesi precedenti.
La nuova normativa regionale sull'Apprendistato Professionalizzante inoltre tutela gli Apprendisti che allo scadere del contratto non ricevono la qualifica dal Datore di Lavoro. Infatti gli Apprendisti possono in tal caso, su richiesta, sostenere un esame per conseguire la Qualifica.
B. DURATA DELL'APPRENDISTATO
La durata dell'Apprendistato è stabilita dai Contratti Nazionali del Lavoro; comunque può variare da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 6 anni per alcuni contratti del settore dell'artigianato artistico e tradizionale.
C. CHI PUò ESSERE APPRENDISTA
Possono essere Apprendisti (dopo aver assolto l'obbligo scolastico) i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
Tutti i giovani in età compresa fra i 15 e i 18 anni devono assolvere all'Obbligo Formativo. Come detto, l'Apprendistato è uno dei canali che consentono di assolvere a tale obbligo.
D. FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO
Il contratto di Apprendistato prevede 2 tipi di Formazione:
- Formazione Interna all'Azienda, sviluppata giorno dopo giorno sul luogo di lavoro attraverso gli insegnamenti del tutor aziendale, datore di lavoro e dei colleghi.
- Formazione Esterna all'Azienda (120 ore ridotte a 80 ore per Apprendisti Diplomati e Laureati; o 240 ore per i giovani tra i 15 e i 18 anni), deve essere svolta in orario di lavoro, presso un'Agenzia Formativa appositamente accreditata dalla Regione Toscana per le Attività di Formazione Esterna per gli Apprendisti. Nella nostra Agenzia, gli Apprendisti sono seguiti durante tutto il loro Percorso Formativo, da un Tutor interno che è in costante contatto non solo con l'Apprendista ma anche con l'Azienda e con il Tutor Aziendale.
E. TRE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO E DURATA DELLA FORMAZIONE ESTERNA
- Apprendistato Professionalizzante: per tutti i ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (il limite precedente era di 24 anni). Questa tipologia di contratto è stata applicata per tutti gli assunti dal 1° aprile 2005 per quei settori dove i contratti nazionali di categoria già prevedono l'innalzamento dell'età degli apprendisti a 29 anni. Sarà poi esteso a tutti i settori con il prossimo rinnovo dei Contratti Nazionali. La durata della Formazione Esterna è pari a 120 ore annuali (suddivise in 3 Moduli) per Apprendisti che hanno terminato l'Obbligo Scolastico, ridotte a 80 ore (suddivise in 3 Moduli) se l'Apprendista è in possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore oppure di Laurea.
- Apprendistato in Obbligo Formativo: per tutti i ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 18 anni. La durata della formazione esterna è pari a 240 ore annuali.
- Apprendistato di Alta Formazione: per il momento questo contratto viene utilizzato in via sperimentale dalla Facoltà di Ingegneria di Firenze per avvicinare i propri studenti al mondo del lavoro. La normativa regionale non ha ancora regolamentato la modalità ed i contenuti di tale tipologia di Apprendistato.
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